10-12-2013 L’articolo 1 del D.L. 133 del 30/11/2013 ha stabilito l’esenzione della seconda rata IMU 2013 per l’aliquota base per le seguenti categorie di immobili:
- A) Abitazione principale e relative pertinenza, ad eccezione dei fabbricati Classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- B) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnatidagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- C) Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio;
- D) Immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenete alle Forze armate e alle forza di Polizia ad ordinamentomilitare e da quello dipendente dalle Forza di polizia ad ordinamento civile, nonchédal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto
- dall’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19/05/2000 n°139 dal personaleappartenete alla carriera prefettizia (se il beneficio viene debitamente dichiarato);
- E) Terreni agricoli nonche quelli non coltivati di cui all’articolo 13, comma 5 del decreto legge 06/12/2011 n°201 posseduti e condotti dai coltivatori di e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- F) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8 del D.L. 06/12/2011 n°201.
Tutti gli altri immobili che non rientrano nelle suddette categorie, sono invece soggetti al pagamento secondo le aliquote vigenti nell’anno 2012 e confermate con delibera del Consiglio Comunale n°219 del 28.11.2013
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