Ufficio Leva

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Unità organizzativa: Servizio 3 - Servizi Demografici e Sistemi Informativi, Pubblica Istruzione

COMPETENZE DELL'UFFICIO Compilazione annuale delle liste di leva, comprendenti i giovani cittadini legalmente domiciliati nel Comune che compiono il diciassettesimo anno d'età nell'anno di riferimento, ai sensi degli artt. 1931 ss. ...

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COMPETENZE DELL'UFFICIO

Compilazione annuale delle liste di leva, comprendenti i giovani cittadini legalmente domiciliati nel Comune che compiono il diciassettesimo anno d'età nell'anno di riferimento, ai sensi degli artt. 1931 ss. del "Codice dell'ordinamento militare" D.Lgs. 66/2010.

Rilascio di certificati relativi a iscrizione nelle liste di leva e ruoli matricolari.

La formazione e gestione delle liste di leva militare è attualmente disciplinata dal "Codice dell'ordinamento militare" approvato con D.Lgs. 66/2010, all'interno del Capo III "Attività per l'eventuale rispristino della leva obbligatoria e per la leva obbligatoria pregressa", Sezione I "Liste di leva", comprendente gli articoli 1931 - 1938, di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 1931, i Comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva. Presso i Comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.

Ai sensi dell'art. 1932, ai fini dell'iscrizione nelle liste di leva, il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun Comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:

  • ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
  • ai genitori e tutori dei giovani, l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

Ai sensi dell'art. 1933, sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

  • i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
  • i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
  • i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
  • i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
  • i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

Ai sensi dell'art. 1935, la lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.

I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.

Ai sensi dell'art. 1936, nel corso dei mesi di febbraio e marzo la lista di leva viene redatta in forma definitiva, sulla base di tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami presentati, con inserimento delle nuove iscrizioni e cancellazioni e di altre modificazioni che siano necessarie.

Ai sensi dell'art. 1937, compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica.

Ai sensi dell'art. 1938, successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l'aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

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