LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto l’art. 3, commi 4 e 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall’art. 9, terzo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 120
RENDE NOTO
Che da oggi, presso questa Segreteria comunale è stato depositato, dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, l’Albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico di scrutatore. Ogni cittadino del Comune può prenderne visione.
Gli elettori hanno facoltà di opporsi ad indebita iscrizione o cancellazione nell’Albo, mediante ricorso da presentarsi alla Commissione Elettorale Circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine del deposito. Per la legittimità del ricorso, il proponente deve dimostrare, di aver fatto seguire, entro i cinque giorni successivi alla sua presentazione la notifica del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall’avvenuta notifica, presentare controricorso alla stessa Commissione Elettorale Circondariale.